IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del    5    gennaio   1989,   n.   4,   riguardanti   rispettivamente
"Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di  cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero  dell'ambiente  e  norme  in materia di danno ambientale" e
"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale  e
la  formulazione  del  giudizio  di  compatibilita' di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3  del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377";
  Visto il comma 2 dell'art. 6 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,
inerente   l'individuazione,  mediante  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale;
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9  gennaio  1991,  n.  9,  che
prevede  che gli elettrodotti ad alta tensione siano da "assoggettare
a valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei
limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente";
  Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11  della  legge  8
luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, il quale dispone che  il  Presidente  della  Repubblica  emana
tutti  gli  atti  per  i  quali  e'  intervenuta la deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 aprile 1992;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Fatte  salve  le  disposizioni  esplicitamente  sostitutive  o
derogatorie, le norme del presente  decreto  sono  integrative  della
disciplina  generale dettata dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.