IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1989, n. 4, riguardanti rispettivamente "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377"; Visto il comma 2 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, inerente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede che gli elettrodotti ad alta tensione siano da "assoggettare a valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente"; Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il Presidente della Repubblica emana tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Fatte salve le disposizioni esplicitamente sostitutive o derogatorie, le norme del presente decreto sono integrative della disciplina generale dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.